Preambolo
La Fondazione di Partecipazione (più avanti definita solo Fondazione) nasce per realizzare progetti formativi, educativi, di vita lavorativa e di autonomia residenziale (casa condivisa), voluta e creata da genitori e famigliari di persone disabili.
La Fondazione pone i genitori e i famigliari nel ruolo di protagonisti unici e principali nelle scelte e nella realizzazione dei progetti ritenuti più idonei per i propri famigliari ed atti a tutelare il futuro dei propri figli durante tutto l’arco della loro vita.
La Fondazione intende perseguire le finalità di ricerca – formazione – azione pro persona con deficit, che costituiscono la base dell’innovazione; promuove il confronto e la cooperazione attiva tra Fondazioni, Associazioni, Cooperative, Università ed Istituti di ricerca pubblici o privati, ed altre strutture organizzate sul territorio locale, nazionale, internazionale che hanno gli stessi scopi della Fondazione.
La Fondazione si propone di fornire alle famiglie dei disabili la ragionevole certezza che le loro risorse,o le risorse a loro disposizione,saranno utilizzate al meglio per consentire la conduzione di una vita dignitosa, sicura, stimolante ed il più possibile autonoma, per tutto l’arco dell’esistenza del disabile, nel pieno rispetto degli accordi e degli impegni presi con le famiglie e/o i tutori.
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Articolo 1 – Costituzione, sede, delegazioni
E’ costituita una Fondazione di Partecipazione denominata “CondiVivere ONLUS” con sede in Bresso.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo <<onlus>>,
Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell’ambito della Regione Lombardia.
Articolo 2 – Scopi
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in Lombardia, al cui ambito territoriale rivolge la propria attività. In particolare la Fondazione propone, promuove, elabora e realizza progetti di formazione all’autonomia, quali periodici aggiornamenti per le famiglie e le persone con bisogni speciali, per un programma di alta formazione e corsi di alta specializzazione con università italiane e straniere. Formazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo. Attivazioni di “case condivise” autonome ed autogestite per una residenzialità autonoma, che garantiscano alle persone disabili per tutto l’arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, creando condizioni ambientali in cui la persona portatrice di handicap possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative.
La Fondazione intende perseguire le finalità di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali in un contesto di miglioramento della qualità della loro vita, promuovendo anche interventi personalizzati, ideando e realizzando attività destinate alla stimolazione psico-sensoriale delle persone portatrici di handicap. A mero titolo esemplificativo, vengono elencate alcune attività possibili: comunicazione facilitata, corsi di cucina e di informatica, attività motorie quali nuoto, judo e altre attività sportive, formazione di volontari denominati mediatori/amici aventi quale obbiettivo la condivisione del tempo libero con i disabili e la gestione di “case condivise” con gli stessi.
La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità per affrontare a livello scientifico le problematiche sul superamento degli handicap che i deficit propongono.
In via accessoria, la Fondazione intende svolgere anche attività divulgativa con la distribuzione di pubblicazioni cartacee o elettroniche, tramite web, di materiale scientifico relativo alle problematiche sul superamento degli handicap che i deficit propongono ed effettuare raccolte fondi occasionali, finalizzate alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui al presente statuto.
Si precisa che i beneficiari delle attività della Fondazione sono esclusivamente cittadini lombardi.
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Articolo 3 –Attività direttamente connesse
La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all’art.2 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente correlate, ovvero, a titolo esemplificativo:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodatario o comunque posseduti;
Articolo 4 – Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5 – Fondo Patrimoniale o “Fondo di dotazione”
Il Fondo patrimoniale della fondazione è composto:
– dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti, Partecipanti istituzionali e Sostenitori;
– dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo patrimoniale o “fondo di dotazione”;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il fondo patrimoniale;
– da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
Articolo 6 – Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall’Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
– da contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
– da contributi derivanti da raccolte fondi occasionali.
Articolo 7 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio d’ Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, nonché le riserve o i fondi costituiti con gli stessi, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, non che fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento promuovono obbiettivi similari e/o complementari.
Articolo 8 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
SOCI Fondatori Promotori; Partecipanti Fondatori; Partecipanti;
NON SOCI Sostenitori Istituzionali; Sostenitori Privati.
Articolo 9 – Fondatori Promotori
Sono Fondatori promotori le persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Essi devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti.
Il socio Fondatore promotore potrà designare, per il caso di decesso e/o motivato impedimento, un “sostituto”, già socio Partecipante, quale suo successore.
Il sostituto designato, al verificarsi dell’evento dovrà fare richiesta, al Consiglio di Amministrazione, di ammissione al ruolo di socio Partecipante Fondatore, con accettazione dei diritti (amministrativi di cui ai successivi art.17 e 18) e dei doveri (nella cura del disabile) derivanti dal ruolo.
Articolo 10 – Partecipanti fondatori
Possono divenire Partecipanti fondatori i genitori, parenti o tutori di disabili che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di amministrazione; in ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a quanto già versato dal singolo Socio Fondatore Promotore al Fondo Patrimoniale.
Il socio Partecipante Fondatore potrà designare, per il caso di decesso e/o motivato impedimento, un “sostituto”, già Socio Partecipante, quale suo successore.
Il sostituto designato, al verificarsi dell’evento dovrà fare richiesta, al Consiglio di Amministrazione, di ammissione al ruolo di socio Partecipante Fondatore, con accettazione dei diritti (amministrativi di cui ai successivi art.17 e 18) e dei doveri (nella cura del disabile) derivanti dal ruolo.
I Partecipanti Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Essi devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti.
Articolo 11 – Partecipanti
Possono divenire Partecipanti i genitori, parenti o tutori di disabili che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo si gestione, mediante un contributo in danaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.
I partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Essi devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti.
Articolo 12 – Sostenitori Istituzionali
Possono ottenere la qualifica di Sostenitore Istituzionale le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, concordato con il Consiglio di Amministrazione.
I sostenitori Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Sostenitori Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato; la qualifica stessa non attribuisce diritti di voto ma solo il diritto di verifica, consulenza e consuntivazione delle destinazioni dei fondi versati.
Articolo 13 – Sostenitori Privati
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori Privati le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, concordati con il Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo, o con la partecipazione alle attività della Fondazione in qualità di educatore/mediato/amico, o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
I Sostenitori privati potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Sostenitore Privato dura per tutto il periodo per il quale il proprio contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita; la qualifica stessa non attribuisce diritti di voto ma solo di consulenza, verifica e consuntivazione delle destinazioni dei fondi versati e delle attività prestate.
Articolo 14 – Sostenitori Esteri
Possono essere Sostenitori esteri anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche non che gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all’estero.
Articolo 15 – Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione dei Fondatori Promotori, Partecipanti Fondatori e Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
a) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art.2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c) comportamento contrario al dovere prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione a luogo anche per i seguenti motivi:
– trasformazione , fusione e scissione;
– trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
– ricorso al mercato del capitale di rischio;
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedura di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Fondatori Promotori, Partecipanti Fondatori, Partecipanti, possono, in ogni momento e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovuto adempimento delle obbligazioni assunte e comunque senza obbligo di restituzione di alcun che da parte della Fondazione.
Articolo 16 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
L’Assemblea;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Presidente della Fondazione;
Il Comitato Scientifico, ove istituito;
Il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.
Articolo 17 – Assemblea
L’assemblea è composta da Fondatori Promotori, Partecipanti Fondatori e Partecipanti.
E’ ammessa la facoltà di delega, pur che la stessa sia rilasciata a favore di altri membri della Fondazione. Ogni socio potrà avere un massimo di tre deleghe.
All’Assemblea possono partecipare anche Sostenitori Istituzionali e Sostenitori Privati, in qualità di auditori e consulenti, senza diritto di voto.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo metodo del Voto Ponderato sulla base di voto con le seguenti regole:
L’80% (ottanta per cento) dei voti è attribuito ai Fondatori Promotori e Partecipanti Fondatori, il 20% (venti per cento) ai Partecipanti, ad eccezione delle delibere relative all’approvazione ed alle modificazioni di Statuto e Regolamenti, non che a quelle relative alla nomina degli Organi Direttivi.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata, in prima e seconda convocazione, dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, per :
– Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente
– Discussione ed approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso
– Discussione ed approvazione della Relazione Comitato Scientifico
– Discussione ed approvazione delle linee operative guida del Consiglio di Amministrazione
– Nomina alle scadenze previste dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone di volta in volta il numero per il triennio successivo.
Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente) :
– lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
– lettera semplice che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data stabilita per l’assemblea in copia sottoscritta per ricevuta con opposta la data di ricevimento;
– messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci i quali dovranno, entro la data stabilita per l’assemblea, confermare per iscritto anche con lo stesso mezzo, di avere ricevuto l’avviso, specificando la data di ricevimento.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata, in prima e seconda convocazione, alla presenza di un notaio, dal Consiglio di Amministrazione, per :
– modifiche statutarie
– qualsiasi operazione straordinaria ritenuta strategica dal Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea Straordinaria delibera :
– in prima convocazione, maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli aventi diritto e con voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.
Resta salvo quanto previsto all’art.22 per il caso di scioglimento.
Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di undici.
Essi sono eletti con deliberazione dell’assemblea.
La composizione sarà la seguente:
– fino a sette consiglieri scelti e nominati tra i Fondatori Promotori ed i Partecipanti Fondatori
– fino a tre membri nominati tra i Partecipanti.
I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Il membro del Consiglio d’Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla prossima Assemblea.
Il Consiglio d’Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall’Assemblea.
In particolare il Consiglio d’Amministrazione provvede a :
– predisporre, se necessario, il Regolamento della Fondazione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
– predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto e previa indicazione del Comitato Scientifico;
– nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell’incarico;
– nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico, segnalati dall’Assemblea;
– accettare Partecipanti Fondatori, Partecipanti;
– determinare, anche annualmente, la misura minima e la forme del contributo a carico dei Fondatori promotori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti;
– deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
– predisporre eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea Straordinaria;
– proporre la devoluzione del patrimonio, come da art. 22 del presente Statuto, da sottoporre all’Assemblea Straordinaria;
– svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto e dall’Assemblea Ordinaria.
Il Consiglio d’Amministrazione alla prima seduta dall’insediamento provvederà alla nomina del presidente , che assumerà anche la presidenza della Fondazione, con l’attribuzione anche dei relativi poteri, del Vice Presidente e del Segretario.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge (attualmente l’art.4 DPR 361/2000).
Persone con particolare competenze inerenti gli scopi e le attività specifiche della Fondazione, detti “Consulenti” potranno essere invitati, quando ritenuto necessario, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri.
La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, non che l’ordine del giorno.
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Dalle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.
Il Consiglio d’Amministrazione, in particolare, approva gli obbiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
Articolo 19 – Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d’Amministrazione al proprio interno, con i poteri dal Consiglio deliberati.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente ha l’obbligo di convocare almeno una volta a trimestre il Consiglio di Amministrazione ed almeno una volta l’anno il Comitato Scientifico e l’Assemblea Ordinaria.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.
Articolo 20 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di sette, nominati dal Consiglio di Amministrazione, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e/o professionale nell’ambito delle materie d’interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.
Articolo 21 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è un organo collegiale ed è nominato dalla Assemblea, scegliendo persone, iscritte nel registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio dei Revisori può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e dall’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi, sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.
Articolo 22 – Scioglimento
La Fondazione si scioglie per qualunque causa che renda impossibile il raggiungimento dello scopo e/o prosieguo delle attività.
L’Autorità Amministrativa accerta la causa di scioglimento e dichiara l’estinzione della persona giuridica.
L’Assemblea dei Soci, con apposita delibera a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati nomina il Liquidatore, che avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione a Fondazione e/o Associazione ONLUS avente scopi similari e/o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662-, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 23 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 24 – Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e nel rispetto del numero minimo dettato dall’articolo 18 di questo Statuto. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio consultivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.